Licenziamento per superamento del comporto e tutela del disabile: la sentenza della Corte d’Appello n. 713/2025

Con la sentenza n. 713/2025, la Corte d’Appello di Palermo si è pronunciata su un caso rilevante in materia di licenziamento per superamento del periodo di comporto e tutela antidiscriminatoria del lavoratore disabile.

Il lavoratore aveva impugnato la sentenza di primo grado, sostenendo l’illegittimità del licenziamento perché il datore di lavoro non avrebbe considerato la sua condizione di disabilità. In particolare, il ricorrente aveva accumulato assenze superiori al periodo di comporto previsto dal contratto collettivo applicabile, ma tali assenze erano in parte riconducibili alla sua disabilità.

Secondo il lavoratore, il licenziamento integrava una discriminazione indiretta ai sensi del d.lgs. 216/2003, perché il datore di lavoro avrebbe dovuto tenere conto del principio di accomodamento ragionevole e quindi valutare la possibilità di una gestione differenziata delle sue assenze legate alla disabilità.

La Corte d’Appello ha respinto l’appello e confermato la legittimità del licenziamento. I giudici hanno chiarito che il superamento del comporto rappresenta una fattispecie oggettiva e neutra, applicabile a tutti i lavoratori, e che il datore di lavoro non è tenuto a tollerare assenze superiori al periodo previsto, anche quando siano riconducibili a patologie disabilitanti, salvo che non sia stato richiesto uno specifico accomodamento ragionevole.

Inoltre, la Corte ha precisato che l’assenza prolungata del lavoratore può incidere sull’organizzazione aziendale e quindi non è discriminatoria la scelta di interrompere il rapporto di lavoro quando le assenze superano i limiti stabiliti.

Questa sentenza conferma un orientamento già espresso dalla Cassazione: il regime del comporto si basa su una valutazione oggettiva della durata delle assenze e non richiede al datore di lavoro di modulare la durata del comporto in funzione dello stato di salute o della condizione di disabilità del dipendente, a meno che il lavoratore non abbia formulato una richiesta specifica di accomodamento ragionevole.

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